Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale … (omississis) … sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Per liberalità in natura si intendono BENI o SERVIZI il cui controvalore può essere dedotto fiscalmente. Per determinare il valore del bene, occorre rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o – se il bene è raro o prezioso – a una perizia appositamente stesa.
Chi dona beni in natura deve sempre conservare documentazione che comprovi il valore reale di ciò che dona e una ricevuta da parte dell’associazione no-profit che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.